STUDIO FILOCCA
ARCHITETTURA SOSTENIBILE
SCIA
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ) consente la realizzazione di interventi edilizi dopo aver presentato al Comune (Sportello unico per l’edilizia) l’apposita documentazione asseverata da un tecnico abilitato.
La SCIA è un titolo edilizio, al pari del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente; in questo caso, l’onere della verifica viene trasferito dal Comune al privato, che attesta ed autocertifica, grazie al ricorso ad un tecnico abilitato, l’esistenza di tutti i presupposti per realizzare l’intervento.
L’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 (soggetti a permesso di costruire) e all’articolo 6 (edilizia libera), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che:
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non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
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non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
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non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
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non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Sono realizzabili, inoltre, mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
Il modello unico nazionale di SCIA è stato definito nella Conferenza Unificata del 12 giugno 2014.